La classificazione degli olii di oliva
Con la legge 13 novembre 1960, n. 1407 è stata
stabilita la seguente classificazione ufficiale.
La classificazione dell'olio d'oliva
Sono olii d'oliva commestibili quelli che contengono
non più del 4% di acidità libera totale espressa
in acido oleico e, all'esame organolettico, non rivelano odori
disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e
simili.
Essi assumono le seguenti denominazioni:
- Olio extra vergine di oliva:
Ottenuto dalle olive e che non abbia
subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione
e la filtrazione; inoltre non deve contenere più dell'1% in peso
di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza
alcuna; alla denominazione di " olio extra vergine di oliva
" potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza.
- Olio sopraffino vergine d'oliva:
Ottenuto meccanicamente dalle olive
e che non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio,
la sedimentazione e la filtrazione; non deve contenere più dell'1,5%
in peso di acidità espressa come acido oleico.
- Olio fino vergine di oliva:
Ottenuto meccanicamente dalle olive
e che non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio,
la sedimentazione e la filtrazione: non deve contenere più del
3% in peso di acidità espressa come acido oleico.
- Olio vergine di oliva:
Ottenuto meccanicamente dalle olive
e che non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio,
la sedimentazione e la filtrazione; non deve contenere più del
4% in peso di acidità espressa come acido oleico.
Per la denominazione di cui al n. 3 è
ammessa una tolleranza del 10% in peso di acidità espressa come
acido oleico. La denominazione
di olio di oliva rettificato è riservata al prodotto
ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con
neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.
La denominazione di olio di sansa di oliva rettificata
al prodotto ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di
oliva e da olio lavato, reso commestibile mediante neutralizzazione
esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche. Questi
olii non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono
avere non più dello 0,5 % in peso di acidità espressa come
acido oleico. Sono olii non commestibili quelli derivanti da
processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri
metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali.
E' denominato olio di oliva
il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio
di oliva rettificato, purché non contenga più del 2%
in peso di acidità espressa come acido oleico.
E' denominato olio di sansa
e di oliva il prodotto ottenuto dalla miscela di olio
di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purché non
contenga più del 3% in peso di acidità espressa come acido
oleico. Ai fini dell'attribuzione
delle denominazioni di "olio di oliva rettificato" e
di "olio di sansa di oliva rettificato"si intendono:
a) olio lampante, ottenuto
meccanicamente dalle olive e che non abbia subito manipolazioni
chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido,
il putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più
del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico; b)
Olio lavato, ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;
c) Olio estratto con solventi,
ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.
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