L’olio di oliva extravergine di Sicilia è classificato secondo la legge 13 novembre 1960, n. 1407, che stabilisce la seguente classificazione ufficiale.
Sono olii d’oliva commestibili quelli che contengono non più del 4% di acidità libera totale espressa in acido oleico e, all’esame organolettico, non rivelano odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva
Olii di oliva vergini
Olii ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli olii ottenuti mediante solventi o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con olii di altra natura.
Detti olii di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:
- Olio di oliva vergine extra:
Olio di oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,8 g per 100 g; - Olio di oliva vergine:
Il termine fino può essere usato nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso): olio di oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g per 100 g; - Olio di oliva lampante:
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; - Olio di oliva raffinato:
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di olii di oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g; - Olio di oliva:
Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di olii di oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g; - Olio di sansa di oliva greggio:
Olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli olii ottenuti con processo di riesterificazione e qualsiasi miscela con olii di altra natura; - Olio di sansa di oliva raffinato:
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g; - Olio di sansa di oliva:
Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.
Nota: Dal 1° novembre 2003 gli olii vergine corrente e vergine lampante vengono inclusi nell’unica categoria dell’olio di oliva lampante.
Olio di oliva vergine corrente
Olio di oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g per 100g.
Olio di oliva vergine lampante
Olio di oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100g.